Risposte alle domande più frequenti

In questa sezione è pubblicato l'elenco delle domande più frequenti poste all'Ente. Queste rappresentano per noi un mezzo per dare una risposta a quesiti di carattere generale e specifici, che interessano la cittadinanza, gli operatori economici, i turisti, e tutti coloro che vorranno consultarle. Le domande risposte (FAQ - Domande frequenti) sono ordinate per settore dell'Ente. Sono consultabili liberaremente o attraverso il motore di ricerca sottostante.


Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli

CHE COSA E’?
È un contributo economico annuale a sostegno delle famiglie disagiate con tre o più figli minorenni. Per l’anno 2012, se spettante in misura intera, l’importo ammonta a € 1.760,59 (135,43 € al mese per 13 mensilità).


CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’ASSEGNO?
Possono beneficiare dell’assegno le famiglie che hanno tre o più figli minori di 18 anni e un reddito familiare ISE (Indicatore di Situazione Economica) che non superi per l'anno 2012 il valore di € 24.377,39. L’assegno può essere erogato ogni anno, fino al compimento del diciottesimo anno d’età del primo figlio.

DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA?
La domanda deve essere presentata al Comune e più precisamente:

 


COME SI FA?
Occorre presentare la dichiarazione dei redditi dei componenti del proprio nucleo familiare presso un CAF (Centro di assistenza fiscale) per il rilascio della certificazione ISE. In seguito si dovrà presentare la richiesta all’Ufficio di Servizio Sociale, il quale procederà alla verifica dei requisiti e in caso positivo provvederà alla concessione dei benefici e alla trasmissione dei dati all’INPS per l’erogazione dell’assegno. La richiesta può essere presentata fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

POSSONO BENEFICIARE DELL’ASSEGNO I CITTADINI EXTRACOMUNITARI ANCHE SE IN POSSESSO DELLA CARTA O PERMESSO DI SOGGIORNO?
I cittadini extracomunitari non possono usufruire del beneficio poiché la L. 448/98 art. 65 prevede la concessione ai soli cittadini italiani residenti. Con l’art. 2, comma 2 del Decreto 337/2001 il beneficio si è esteso ai cittadini comunitari residenti nel territorio italiano.

SE NEL NUCLEO FAMILIARE SONO PRESENTI DU E FIGLI E UN ALTRO MINORE PUO’ ESSERE CONCESSO IL BENEFICIO ?
Si ma solo se il minore in questione si trova nel nucleo familiare in affidamento preadottivo con decreto del Tribunale dei Minori.


SE NEL NUCLEO FAMILIARE SONO PRESENTI TRE MINORI DI CUI UNO E’ DI FATTO INSERITO IN STRUTTURA EDUCATIVA CON SENTENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORI CON RETTA A CARICO DEL COMUNE PUO’ ESSERE CONCESSO IL BENEFICIO?
No il beneficio non può essere concesso poiché manca il requisito principale della presenza nel nucleo familiare di tre minori.

Normativa di riferimento:

ISE e ISEE - Indicatori di situazione economica

Che cosa sono

L’ISE (Indicatore di Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) sono parametri relativi alla situazione economica del richiedente utilizzati da comuni, enti o istituzioni (ospedali pubblici, ASL, scuole, università, ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità. L'ISE viene utilizzato soltanto dai comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni per la maternità. L'ISEE viene utilizzato da quegli enti o istituzioni che concedono prestazioni sociali agevolate (borse di studio, mense scolastiche, ecc.) o alcuni servizi di pubblica utilità (riduzione canone elettrico e telefonico).

In particolare, l'ISE è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare.

L'ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l'ISE e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

Come si fa

Per richiedere il calcolo dell’ISE/ISEE è necessario compilare la "dichiarazione sostitutiva unica", che fornisce informazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tutta la famiglia. Questa dichiarazione deve essere compilata su un apposito modulo reperibile presso gli uffici competenti: i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF); direttamente presso gli uffici dell’INPS della propria zona o (ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 109/98) il cittadino può avvalersi della possibilità di presentare la dichiarazione in via telematica collegandosi al sito Internet dell’INPS, utilizzando il portale ISEE dal “Servizi On-Line”, tramite il link “Al Servizio del Cittadino” o dal menu “Per tipologia di utente”, dal link “Cittadino”. Il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN) richiedibile sul sito INPS al link “Richiesta PIN”.. La dichiarazione deve essere consegnata a questi uffici. Tutta la documentazione viene poi trasmessa alla sede centrale dell’INPS, che calcola gli indicatori ISE/ISEE e invia l’attestato relativo agli uffici competenti e al cittadino interessato.

Per la compilazione presso gli uffici il cittadino deve avere con sé un documento di identità non scaduto o la carta di soggiorno. Qualora invece intenda presentare la dichiarazione già compilata dovrà allegare una fotocopia di un documento di identità valido. I dati e i documenti (che possono essere autocertificati) necessari per  compilare la dichiarazione sostitutiva unica sono:

  • Composizione del nucleo familiare, dati anagrafici e codici fiscali dei componenti. Fanno parte del nucleo familiare il dichiarante, il coniuge, i figli, altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell'IRPEF, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.
  • Codice dell’ASL di appartenenza.
  • Ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730, UNICO) oppure l’ultimo CUD dei componenti del nucleo familiare.
  • Situazione patrimoniale immobiliare, costituita dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.
  • Importo dell’eventuale affitto pagato nell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva per la casa di abitazione principale ed estremi di registrazione del contratto di locazione.
  • Situazione patrimoniale mobiliare, rappresentata dal valore dei conti correnti, buoni postali, BOT e altri titoli, azioni, premi assicurativi, ecc., posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Finanziamenti per i progetti previsti dal programma "Ritornare a casa"

CHE COSA E’?
Il programma consiste nel favorire il rientro in famiglia, o in ambienti di vita di tipo familiare, di persone attualmente inserite in strutture residenziali, nonché promuovere la permanenza nel proprio domicilio attraverso la predisposizione di un progetto personalizzato che dovrà garantirgli una  oddisfacente qualità della vita ed assicurargli servizi e prestazioni commisurate ai suoi bisogni assistenziali. Quest’ultimo viene finanziato dalla Regione attraverso il Comune.

 

CHI PUO’ ACCEDERE AL FINANZIAMENTO?
Possono accedere al finanziamento i cittadini di qualsiasi età, con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione assistita o in coma; che si trovano nella fase terminale della loro vita; con grave stato di demenza  valutato sulla base della scala CDR (ClinicalDementialTating Scale) con punteggio 5.

 

COME SI FA E A CHI CI SI DEVE RIVOLGERE?
L’interessato o un suo familiare dovranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Servizi Sociali, i quali, valutata la gravità della situazione sanitaria, li guideranno nella predisposizione della domanda, forniranno la modulistica da far compilare al medico di famiglia. La domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento. Segue la fase di valutazione congiunta (ASL e Comune) relativa al livello assistenziale sanitario e socio-educativo necessario, sulla cui base il Comune procede alla predisposizione di un progetto personalizzato. Il progetto viene successivamente inoltrato all’Assessorato Regionale della Sanità per la successiva valutazione e l’assegnazione del finanziamento, erogato dalla Regione attraverso il Comune.

 

CHI BENEFICIA DEL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PUO’ ACCEDERE AL FINANZIAMENTO PER I PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA L. 162/98?
Chi beneficia del finanziamneto “Ritornare a casa” non può accedere ai Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con handicap grave (L. 162/98) – Chi è già beneficiario di Piano personalizzato di cui alla L. 162/98 nel momento in cui avrà accesso al finanziamento “Ritornare a casa” dovrà rinunciare al piano personalizzato.

 

QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRESENTARE?
Alla domanda si dovrà allegare certificazione medica (Scheda CDR (ClinicalDementialTating Scale)) redatta dallo specialista che ha in carico il paziente (Neurologo; Geriatra; Oncologo o Responsabile del servizio di rianimazione per i pazienti affetti da SLA (Attestazione ISEE)

 

COME SI INDIVIDUA L’ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO?
L’entità del finanziamento viene individuata sulla base dell’ISEE calcolato con riguardo al nucleo familiare al cui interno è compresa la persona beneficiaria del progetto.

 

Dove rivolgersi

Normativa

  • Deliberazione Giunta Regionale 42/11 del 04/10/2006
  • ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI – PROCEDIMENTI/MODULISTICA
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